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OGGETTO: MODALITA’ ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

Care amiche, cari amici,

in previsione delle elezioni politiche del 25 settembre p.v., ci fa piacere condividere le modalità operative per il regolare esercizio del diritto di voto da parte delle persone con disabilità.
Voto assistito – accompagnamento in cabina (art. 41, comma 2, D.P.R. n. 570 del 1960, come modificato dalla legge n. 17 del 2003). Gli elettori con disabilità nell’esprimere il voto possono richiedere di essere accompagnati all’interno della cabina da un altro elettore, purché iscritto nelle liste elettorali di un qualunque Comune italiano.
Condizioni per la richiesta: cecità, amputazione delle mani, paralisi o “altro impedimento di analoga gravità”, tale da impedire l’autonoma manifestazione del voto.
Gli elettori che riportano sulla tessera elettorale il simbolo o il timbro “AVD” – annotazione permanente al voto assistito – vengono ammessi al voto con l’aiuto di un accompagnatore senza altra formalità.
Devono, inoltre, essere ammessi al voto assistito coloro che, affetti da cecità assoluta, esibiscano il libretto nominativo rilasciato dall’INPS con il corrispondente codice fascia: 06; 07; 10; 11; 15; 19 (cfr., Tabella M1, allegata alla circolare INPS n. 197 del 23 dicembre 2021).
Le persone con cecità parziale nonché coloro riconosciuti ai sensi della legge 138/2001 in uno stato di ipovedenza (grave, medio-grave e lieve) sono tenuti, invece, a sottoporsi comunque alla visita medico-legale presso l’Azienda Sanitaria locale ai fini dell’accertamento della capacità di espressione autonoma del diritto di voto.
Più in sintesi, gli elettori possono essere ammessi al voto con l’aiuto di un accompagnatore di fiducia nei seguenti casi:
a) quando si presentino al seggio con la tessera elettorale nella quale sia apposto il sopra cennato simbolo o codice “AVD”;
b) quando esibiscano l’apposito certificato medico, rilasciato dall’Azienda Sanitaria (art. 55 T.U. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 41 T.U. 16 maggio 1960, n. 57);
c) unicamente per i ciechi assoluti, quando esibiscano documentazione INPS recante uno dei seguenti codici fascia 06; 07; 10; 11; 15; 19.
In riferimento al punto lett. b), si precisa che il Consiglio di Stato – Sezione Quinta, con sentenza n. 1721/2011 del 14 gennaio 21- marzo 2011, ha affermato che non sono conformi alle disposizioni che regolano il procedimento elettorale i certificati medici che, nell’attestare l’esistenza di un’infermità fisica che impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore, non indichino anche la relativa patologia. La conoscenza della patologia addotta dall’elettore, infatti, è funzionale all’esercizio dei poteri spettanti al Presidente di seggio, il quale, ai fini di tale esercizio, potrà fare tutti gli accertamenti e le valutazioni “fino a disattendere la certificazione esibita allorquando sussistono elementi tali da indurlo a ritenere che questa sia falsa o che il giudizio medico, se non deliberatamente artefatto, sia quantomeno non rispondente a canoni della scienza medica universalmente accettati”. Conseguentemente, nell’apposito spazio del certificato destinato alla indicazione del “motivo specifico” per cui l’elettore fisicamente impedito è stato autorizzato a votare mediante accompagnatore, non sarebbe sufficiente trascrivere la mera e generica espressione “infermità” eventualmente riportata nel certificato medico.
Nota bene. Gli elettori con ipovisus – che hanno necessità di portare all’interno della cabina elettorale strumentazione assistiva (ad esempio, un ingranditore portatile) – potrebbero richiedere al Medico dell’ASL l’espressa annotazione, nel certificato per l’esercizio del voto di elettore fisicamente impossibilitato, secondo cui l’alternativa all’assistenza è possibile e ammissibile con l’uso di ingranditori in suo possesso. Onde evitare fraintendimenti, si precisa che detta circostanza non trova una espressa regolamentazione nella normativa per il voto assistito, per cui quanto Vi suggeriamo circa la strumentazione assistiva rientra nelle soluzioni ragionevolmente esperibili, che il Presidente di seggio, in ogni caso, non potrà ignorare, né tanto meno omettere nella verbalizzazione.
A tal proposito, il Presidente di seggio è chiamato a svolgere le seguenti formalità:
a) richiedere all’accompagnatore della persona con disabilità la tessera elettorale per assicurarsi che egli sia elettore e che non abbia già svolto la funzione di accompagnatore (all’interno di uno degli spazi per la certificazione del voto viene specificato “Accompagnatore … (data) … (sigla del Presidente)”, senza il bollo della sezione);
b) verificare, con apposita domanda, se l’elettore abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e se ne conosca il nome e il cognome;
c) trascrivere sul verbale anche il motivo specifico dell’assistenza nella votazione, il nome dell’autorità sanitaria che abbia accertato l’impedimento e rilasciato il certificato, nonché il nome e cognome dell’accompagnatore.
Voto domiciliare (legge n. 46 del 7 maggio 2009, recante modifiche all’art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22). Sono ammessi al voto domiciliare gli elettori affetti da gravi infermità in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali e gli elettori affetti da gravissime infermità, tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano.
La richiesta di voto a domicilio si presenta nel periodo compreso tra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione.
Condizioni per la richiesta: gravissima infermità o infermità fisica che comporti dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
Ai fini dell’esercizio del diritto di voto è necessario:
– far pervenire all’Ufficio comunale una dichiarazione attestante la volontà di votare presso l’abitazione in cui si dimora, indicandone l’indirizzo completo e un idoneo recapito telefonico;
– la stessa dichiarazione va corredata di copia della tessera elettorale e di un documento in corso di validità.
– allegare alla richiesta un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dagli organi competenti dell’Azienda Sanitaria Locale, di data non anteriore al 45° giorno antecedente la data della votazione, che attesti l’esistenza delle condizioni di gravissima infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui si dimora risulti – in ogni caso – impossibile, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, o l’esistenza di condizioni di grave infermità con dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all’elettore di recarsi al seggio.
Nota bene. Per il rilascio – a titolo gratuito – delle menzionate certificazioni mediche, finalizzate all’esercizio del diritto di voto (voto assistito e voto domiciliare), è necessario rivolgersi agli ambulatori di Medicina Pubblica presso i Distretti sanitari delle Aziende Sanitarie di appartenenza.
Si fa presente, infine, che l’art. 29, comma l, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dispone che, in occasione di consultazioni elettorali, i Comuni debbano organizzare servizi di trasporto pubblico a tutela delle persone con disabilità, al fine di favorire il raggiungimento dei seggi da parte dei predetti elettori. Per maggiori informazioni, occorre rivolgersi ai competenti Uffici comunali di appartenenza.
Inoltre, ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n.15, gli elettori non deambulanti, nel caso in cui la sede della sezione nella quale sono iscritti non sia accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in un’altra sezione del proprio Comune allocata in locali esenti da barriere architettoniche.

Linda Legname – Vice Presidente Nazionale

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